Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 26 mag 2016
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86#art-21

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