Art. 22

Entrata in vigore

In vigore dal 26 mag 2016
1. Ferme restando le decorrenze disposte dall'articolo 26 della direttiva 2014/35/UE relativamente alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Calenda, Ministro dello sviluppo economico Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Orlando, Ministro della giustizia Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86#art-22

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Entrata in vigore (Art. 22 Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.) — Testo vigente | Portale Normativo