Art. 12
Principi generali della marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
In vigore dal 26 mag 2016
Principi generali della marcatura CE
e dichiarazione di conformità UE
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto degli obiettivi di sicurezza menzionati all', commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I.
3. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato II, contiene gli elementi specificati nel modulo A di cui all'allegato III ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta in lingua italiana.
4. Se al materiale elettrico si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
5. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del materiale elettrico alle prescrizioni di cui al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86#art-12