Art. 7
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
In vigore dal 26 mag 2016
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano
agli importatori e ai distributori
1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all' quando immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86#art-7