Art. 6

Obblighi dei distributori

In vigore dal 26 mag 2016
1. Quando mettono il materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto. 2. Prima di mettere il materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui il materiale elettrico deve essere messo a disposizione sul mercato e, per il mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all', commi 5 e 6, e all', comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che il materiale elettrico non è conforme agli obiettivi di sicurezza menzionati all', commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I, non mette il materiale elettrico a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. 3. I distributori garantiscono che, mentre il materiale elettrico è sotto la loro responsabilità, le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformità agli obiettivi di sicurezza menzionati all', commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I. 4. I distributori, che ritengono o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi messo a disposizione sul mercato non è conforme al presente decreto, si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenta un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi messo a disposizione sul mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86#art-6

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