Art. 9
Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate
In vigore dal 26 mag 2016
Presunzione di conformità
sulla base di norme armonizzate
1. Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all', commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86#art-9