Art. 9

Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate

In vigore dal 26 mag 2016
Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate 1. Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all', commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86#art-9

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