Art. 11

Presunzione di conformità sulla base di norme nazionali

In vigore dal 26 mag 2016
Presunzione di conformità sulla base di norme nazionali 1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all' e norme internazionali di cui all', si considera del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all', commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all', comma 2, o della libera circolazione di cui all', comma 4, il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul territorio italiano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;86#art-11

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