Capo III

Art. 9

Competenza

In vigore dal 29 mar 2016
1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso all'autorità giudiziaria ai sensi dell', comma 1, o lì ha manifestato la volontà di trasferire la sua residenza legale e abituale. 2. Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti alla corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di emissione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;38#art-9

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