Capo III
Art. 14
Effetti del riconoscimento
In vigore dal 29 mar 2016
1. Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.
2. Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. La corte di appello è competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive, in particolare in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga commesso un nuovo reato. Delle decisioni adottate informa, senza ritardo, l'autorità competente dello Stato di emissione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;38#art-14