Capo III

Art. 15

Cessazione della competenza sull'esecuzione dell'autorità giudiziaria italiana

In vigore dal 29 mar 2016
Cessazione della competenza sull'esecuzione dell'autorità giudiziaria italiana 1. Qualora la persona condannata si sottrae all'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti o non ha la residenza legale e abituale nello Stato italiano, il procuratore generale presso la corte di appello informa l'autorità competente dello Stato di emissione dell'avvenuta cessazione dei poteri di sorveglianza. 2. Qualora lo Stato di emissione ne faccia richiesta e sia ivi in corso un nuovo procedimento penale contro la persona condannata, la corte di appello può decidere, su richiesta del procuratore generale, senza formalità, di rimettere all'autorità competente dello Stato di emissione l'esercizio dei poteri di sorveglianza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;38#art-15

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