Capo III
Art. 12
Procedimento
In vigore dal 29 mar 2016
1. Spetta alla corte di appello competente ai sensi dell' la ricezione delle richieste di riconoscimento di una sentenza o di una decisione di liberazione condizionale proposte dall'autorità competente di altro Stato membro.
2. La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può richiedere all'autorità competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza ovvero alla decisione di liberazione condizionale o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.
3. Il procedimento si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza è emessa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati. Se, per circostanze eccezionali, non è possibile rispettare il termine per la decisione, il presidente della corte informa dei motivi, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di venti giorni.
4. La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello è trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale.
5. La sentenza della corte di appello è soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.
7. La decisione definitiva è immediatamente trasmessa al Ministero della giustizia che provvede a informarne l'autorità competente dello Stato di emissione.
Storico versioni
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