Capo II

Art. 7

Procedimento

In vigore dal 29 mar 2016
1. Il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero è inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e al certificato di cui all'allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato. 2. Se la traduzione del certificato non è necessaria o se a questa provvede l'autorità giudiziaria, il provvedimento può essere inviato direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso è altresì comunicato, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza o la decisione di liberazione condizionale e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne faccia richiesta. 3. Il pubblico ministero ritira il certificato, purchè non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorità competente dello Stato di esecuzione, a tal fine richiesta, comunica che la legislazione di quello Stato prevede, in riferimento al reato per cui è intervenuta condanna e per il caso di violazione degli obblighi e prescrizioni oggetto di esecuzione, l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale della durata superiore a quella prevista per situazioni corrispondenti dalla legislazione interna. Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, può provvedere quando riceve comunicazione che l'autorità dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure di sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato. 4. Del ritiro del certificato è data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha prima provveduto a curare la trasmissione, e all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla decisione.
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