Capo II
Art. 5
Competenza
In vigore dal 29 mar 2016
1. Il pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale provvede, osservate le condizioni di cui all', alla trasmissione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale. Su richiesta della persona condannata, la trasmissione è disposta in favore dell'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, sempre che detta autorità abbia prestato il consenso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;38#art-5