Capo I
Art. 4
Obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale
In vigore dal 29 mar 2016
1. Il presente decreto si applica ai seguenti obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale:
a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro all'autorità indicata nel provvedimento impositivo;
b) divieto di frequentare determinati locali, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
d) prescrizioni che impongono determinate condotte o che attengono alla residenza, all'istruzione e alla formazione, alle attività ricreative, o, ancora, che limitano o prescrivono modalità di esercizio di un'attività professionale;
e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate all'autorità indicata nel provvedimento impositivo;
f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;
g) obbligo di non utilizzare determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati a fini di reato;
h) obbligo di risarcire i danni causati dal reato e di darne conseguentemente prova;
i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;
l) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza o con un rappresentante di un servizio sociale;
m) obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;38#art-4