Capo I
Art. 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
In vigore dal 29 mar 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 772, recante ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli , lettera d);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;38#art-1