Capo II

Art. 6

Condizioni di trasmissione

In vigore dal 29 mar 2016
1. La trasmissione all'estero è disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. 2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività. 3. La trasmissione per l'esecuzione all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale del condannato, secondo quanto previsto dall', è preceduta dalla verifica del consenso di tale autorità. 4. La trasmissione è disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta. 5. Quando è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;38#art-6

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