Capo II
Art. 6
Condizioni di trasmissione
In vigore dal 29 mar 2016
1. La trasmissione all'estero è disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.
2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.
3. La trasmissione per l'esecuzione all'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale del condannato, secondo quanto previsto dall', è preceduta dalla verifica del consenso di tale autorità.
4. La trasmissione è disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta.
5. Quando è ignota l'autorità competente dello Stato di esecuzione l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
Storico versioni
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