Capo III

Art. 13

Motivi di rifiuto del riconoscimento

In vigore dal 29 mar 2016
1. La corte di appello può rifiutare, dandone informazione alla autorità competente dello Stato di emissione, il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale in uno dei seguenti casi: a) se non ricorrono le condizioni di cui all', comma 1, e per i reati non elencati all', se i fatti oggetto della sentenza o decisione straniera non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana; b) se il certificato trasmesso insieme alla sentenza o alla decisione da riconoscere è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell', comma 2; c) se risulta che il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive viola il divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad altro processo per i medesimi fatti; d) se la pena è prescritta secondo la legge italiana e per il fatto per il quale è intervenuta condanna sussiste la giurisdizione italiana; e) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione; f) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana; g) se, alla data di ricezione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell', gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo inferiore a sei mesi; h) se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti: 1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, come tale, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa anche in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero; 2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, ha conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui è stato assistito in giudizio; ovvero; 3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; i) se la sentenza o la decisione di liberazione condizionale prevede una misura di trattamento medico o psichiatrico incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario italiano, salvo quanto previsto dall', commi 2 e 3; l) se la sentenza si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), g), h), i) ed l), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione. 3. Nei casi di cui al comma 1, in particolare in relazione alle lettere a) ed l), la corte di appello può decidere, d'accordo con l'autorità competente dello Stato di emissione, di sorvegliare gli obblighi e le prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale senza assumere la competenza ad adottare decisioni di modifica o revoca ovvero di imposizione di misure restrittive della libertà personale. In tali ipotesi la corte di appello è tenuta ad informare, tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto, l'autorità competente dello Stato di emissione di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che potrebbe comportare l'adozione di uno o più decisioni di cui all', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;38#art-13

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