Titolo IICapo I

Art. 7

Casi di rinvio dell'esecuzione

In vigore dal 26 mar 2016
1. Il procuratore della Repubblica può disporre il rinvio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro: a. se dall'esecuzione può derivare pregiudizio per le indagini nell'ambito di un procedimento penale già in corso, per un periodo non superiore a sei mesi; b. se i beni o la prova risultano già sottoposti a blocco o a sequestro nell'ambito di altro procedimento penale, fino alla revoca di tale provvedimento; c. se il bene oggetto di un provvedimento di blocco o di sequestro a fini di confisca è stato già oggetto di analogo provvedimento nell'ambito di altri procedimenti, fino alla sospensione dell'efficacia di tale provvedimento. 2. La decisione di rinvio dell'esecuzione è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. 3. Al venir meno di una delle cause di rinvio di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo ai sensi dell', comma 1, dandone notizia all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Quest'ultima è altresì informata sull'eventuale emissione di altri provvedimenti cautelari riguardanti il bene o la prova oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;35#art-7

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