Titolo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 mar 2016
1. Ai fini della presente decreto, si intende per:
a) «Stato di emissione»: lo Stato membro dell'Unione europea la cui autorità giudiziaria, secondo il diritto interno, ha emesso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di un procedimento penale;
b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio si trova il bene o la prova;
c) «provvedimento di blocco o di sequestro»: qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 240 del codice penale;
d) «bene»: ogni bene materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché ogni atto giuridico o documento attestante un titolo o un diritto su tale bene, che secondo la competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione costituisca il prodotto di uno dei reati di cui all', ovvero rappresenti l'equivalente del valore di tale prodotto, ovvero sia stato lo strumento o l'oggetto di uno dei predetti reati;
e) «prova»: gli oggetti, i documenti o i dati utilizzabili a fini probatori nei procedimenti penali per uno dei reati di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;35#art-2