Titolo II›Capo I
Art. 5
Autorità giudiziaria competente
In vigore dal 6 gen 2024
1. Il procuratore della Repubblica indicato nell', comma 1, provvede sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori, secondo le disposizioni dell'.
2. Se il provvedimento di blocco o di sequestro è stato emesso a fini di confisca, il procuratore della Repubblica di cui al comma 1 presenta le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.
Il giudice provvede secondo le disposizioni dell'.
3. Copia delle richieste è trasmessa senza ritardo, oltre che al Ministero della giustizia a fini statistici, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale e al procuratore generale presso la corte di appello se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 DICEMBRE 2023, N. 203.
5. Il procuratore della Repubblica che, ricevuto un provvedimento di blocco o di sequestro, ovvero una richiesta di provvedere al riconoscimento ed esecuzione del predetto provvedimento, rileva che esso deve essere eseguito da altro procuratore della Repubblica, ai sensi dei commi 1, 2 e 4, trasmette immediatamente gli atti al medesimo, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di emissione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;35#art-5