Titolo IICapo I

Art. 9

Impugnazioni

In vigore dal 26 mar 2016
1. L'indagato o imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale. 2. È preclusa la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro davanti all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. 3. L'avviso della data fissata per l'udienza, di cui all'articolo 324, comma 6, del codice di procedura penale, è tempestivamente notificato anche all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, che può presentare osservazioni fino alla data dell'udienza. A tale autorità giudiziaria è altresì comunicato l'esito del giudizio. 4. Si applicano altresì le previsioni di cui agli articoli 322 bis e 325 codice di procedura penale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;35#art-9

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