Titolo II›Capo I
Art. 4
Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorità dello Stato di emissione
In vigore dal 6 gen 2024
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore riceve il provvedimento di sequestro o di blocco dall'autorità dello Stato di emissione, unitamente al certificato previsto dall', comma 3,... e alla richiesta di trasferimento o di confisca prevista dall', comma 2, ovvero alla richiesta di mantenimento del bene nel territorio dello Stato prevista dall', comma 3. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata. Se la competenza non può essere determinata ai sensi dei periodi precedenti, è competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;35#art-4