Titolo II›Capo I
Art. 3
Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro
In vigore dal 26 mar 2016
1. Indipendentemente dalla doppia incriminazione, si fa luogo al riconoscimento ed alla esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro per i seguenti reati, se puniti nello Stato di emissione con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni:
a) associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalità informatica;
n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) furti organizzati o con l'uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) traffico di veicoli rubati;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1 e all', comma 4, lettera e), il riconoscimento delle decisioni di sequestro è consentito solo se i fatti, per i quali è stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro, sono puniti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione.
3. Nei casi di cui al comma 2, se il provvedimento è stato emesso a fini di confisca, il riconoscimento e l'esecuzione hanno luogo se per il reato previsto dalla legge italiana è consentito il sequestro di cui all'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;35#art-3