Capo II
Art. 12
Trasmissione diretta. Certificato relativo alle informazioni contenute nel provvedimento di blocco o di sequestro
In vigore dal 26 mar 2016
1. L'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sequestro lo trasmette alla competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, avvalendosi, se del caso, anche ai fini dell'individuazione di quest'ultima, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.
2. La richiesta di riconoscimento di un provvedimento di blocco o di sequestro è corredata da una richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione, ovvero da una richiesta di confisca.
3. In alternativa, l'autorità indicata nel comma 1 può dare indicazioni, nel certificato di cui al comma 4, per il mantenimento del bene nel territorio dello Stato fino alla formulazione delle richieste di trasferimento o di confisca. La data prevista per tale formulazione è indicata nel medesimo certificato.
4. Il provvedimento di blocco o di sequestro è trasmesso, unitamente ad un certificato, redatto secondo il formulario allegato al presente decreto e tradotto dalla lingua italiana nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione, con cui la medesima autorità attesta l'esattezza delle informazioni contenute nel provvedimento.
Storico versioni
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