Capo II

Art. 11

Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria italiana

In vigore dal 6 gen 2024
1. L'autorità giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, può richiedere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, nei casi e nei limiti stabiliti dall' e con le modalità previste dall'. In tal caso, copia del certificato è trasmessa, a fini statistici, al Ministero della giustizia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;35#art-11

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