Capo I
Art. 7
Contenuto della risposta da fornire alla richiesta proveniente dall'autorità di altro Stato membro
In vigore dal 22 mar 2016
1. La risposta dell'autorità giudiziaria italiana, contattata dall'autorità competente di un altro Stato membro, alla richiesta di cui all' contiene le seguenti informazioni:
a) se è in corso o è stato definito un procedimento penale nei confronti della stessa persona per alcuni o tutti i medesimi fatti oggetto del procedimento parallelo all'estero;
b) indicazione dell'autorità competente;
c) fase, stato e grado del procedimento e, ove adottata, decisione e suo contenuto.
2. L'autorità italiana contattata può fornire ulteriori informazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;29#art-7