Capo I
Art. 9
Cooperazione con Eurojust
In vigore dal 22 mar 2016
1. In ogni momento le autorità competenti italiane e degli altri Stati membri coinvolte nelle consultazioni dirette possono sottoporre la questione sulla risoluzione del conflitto di giurisdizione a Eurojust, nei casi di cui all' della decisione 2002/187/GAI che istituisce Eurojust, come modificata dalla decisione 2009/426/GAI.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;29#art-9