Capo II
Art. 11
Effetti della concentrazione dei procedimenti
In vigore dal 22 mar 2016
1. Quando è raggiunto il consenso sulla concentrazione dei procedimenti in Italia, il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale. Gli atti probatori compiuti all'estero mantengono efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana.
2. Nel caso di accordo sulla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta improcedibilità.
3. Il procuratore generale presso la Corte di appello dà in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia dell'esito delle consultazioni dirette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;29#art-11