Capo II
Art. 10
Effetti delle consultazioni dirette sul procedimento
In vigore dal 22 mar 2016
1. Le consultazioni dirette di cui all' non sospendono il procedimento, ma il giudice non può pronunciare sentenza.
2. La sospensione del processo conseguente al divieto di pronunciare sentenza, di cui è data immediata notizia al procuratore generale, non può avere durata superiore a venti giorni.
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