Capo I
Art. 5
Obbligo di fornire risposta alla richiesta proveniente dall'autorità di altro Stato membro
In vigore dal 22 mar 2016
1. Quando sono richieste informazioni dall'autorità competente di altro Stato membro sulla esistenza in Italia di un procedimento parallelo, l'autorità giudiziaria italiana risponde entro il termine indicato o, se non è indicato alcun termine, senza indebito ritardo.
Se nel procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria italiana l'indagato o l'imputato è sottoposto a misura cautelare, la richiesta è trattata con urgenza.
2. Quando non è in grado di rispondere entro il termine stabilito, l'autorità giudiziaria italiana ne espone, senza ritardo, le ragioni e indica il nuovo termine di risposta.
3. Se il procedimento parallelo non si svolge dinanzi all'autorità giudiziaria italiana contattata, quest'ultima trasmette, senza ritardo, la richiesta all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità contattante.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;29#art-5