Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 mar 2016
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «procedimenti paralleli»: procedimenti penali, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale, pendenti in due o più Stati membri per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona; b) «autorità competente»: l'autorità giudiziaria o altra autorità legittimata in forza della legislazione dello Stato membro di appartenenza a prendere contatti e a scambiare informazioni al fine di raggiungere un accordo sulla concentrazione dei procedimenti penali paralleli; c) «autorità contattante»: l'autorità di uno Stato membro dinanzi alla quale è in corso un procedimento penale che contatta l'autorità di un altro Stato membro per verificare l'esistenza di procedimenti paralleli; d) «autorità contattata»: l'autorità di uno Stato membro cui l'autorità contattante di altro Stato membro chiede di confermare l'esistenza di procedimenti penali paralleli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;29#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo