Capo I

Art. 3

Autorità competenti

In vigore dal 22 mar 2016
1. Le autorità competenti per l'ordinamento italiano sono il Ministro della giustizia e l'autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;29#art-3

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Autorità competenti (Art. 3 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.) — Testo vigente | Portale Normativo