Capo I

Art. 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

In vigore dal 22 mar 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, gli , lettera g); Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Disposizioni di principio e ambito di applicazione 1. Il presente decreto attua le disposizioni della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;29#art-1

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