Capo I

Art. 4

Obbligo di contattare l'autorità competente di altro Stato membro

In vigore dal 22 mar 2016
Obbligo di contattare l'autorità competente di altro Stato membro 1. L'autorità giudiziaria italiana procedente, qualora abbia fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in forma scritta, con l'autorità competente di tale Stato per verificare siffatta contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per avviare le consultazioni dirette finalizzate all'eventuale concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro. 2. Quando è ignota l'autorità competente da contattare, l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;29#art-4

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Obbligo di contattare l'autorità competente di altro Stato membro (Art. 4 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.) — Testo vigente | Portale Normativo