Capo I
Art. 4
Obbligo di contattare l'autorità competente di altro Stato membro
In vigore dal 22 mar 2016
Obbligo di contattare l'autorità competente
di altro Stato membro
1. L'autorità giudiziaria italiana procedente, qualora abbia fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in forma scritta, con l'autorità competente di tale Stato per verificare siffatta contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per avviare le consultazioni dirette finalizzate all'eventuale concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro.
2. Quando è ignota l'autorità competente da contattare, l'autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;29#art-4