Art. 3 · Autorità competenti
Capo I

Art. 3

3 / 12

Autorità competenti

In vigore dal 22 mar 2016
1. Le autorità competenti per l'ordinamento italiano sono il Ministro della giustizia e l'autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;29#art-3