Art. 9
Concorso di decisioni ((...))
In vigore dal 6 gen 2024
Concorso di decisioni...
1. Quando sono stati riconosciuti una decisione di confisca e un provvedimento di sequestro contro la stessa persona e per i medesimi beni, se la persona non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di entrambi, è eseguita la decisione di confisca.
Quando concorrono uno o più provvedimenti di sequestro e più provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono più provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire è determinata sulla base dei criteri di cui all', comma 1. La corte provvede tenuto conto della gravità del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni, dando comunicazione senza indugio della decisione allo Stato di emissione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-07;137#art-9