Art. 12
Trasmissione della decisione a più Stati per l'esecuzione
In vigore dal 17 set 2015
1. La trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia.
2. La decisione di confisca può essere trasmessa a più di uno Stato membro, solo se:
a) vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in più di uno Stato membro;
b) la confisca del bene comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in due o più Stati membri;
c) la confisca abbia per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in un solo Stato membro non è sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.
3. Nel caso di trasmissione a più Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro l'importo totale risultante dalla esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-07;137#art-12