Art. 8
AbrogatoRicorso per cassazione
In vigore dal 6 gen 2024
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 DICEMBRE 2023, N. 203
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-07;137#art-8