Art. 6

Motivi di rifiuto

In vigore dal 17 set 2015
1. La Corte di appello può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi: a) quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca; b) quando una decisione di confisca risulta essere già stata emessa, in via definitiva, per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona da uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l'ordinamento interno non costituiscono reato, secondo quanto previsto dall', comma 3, del presente decreto. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non può essere rifiutato in base al fatto che l'ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione; d) quando la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale; e) quando dal certificato risulta che l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l'interessato ha tempestivamente ricevuto, personalmente o attraverso il difensore o soggetto equiparato, notizia del procedimento e del fatto che la decisione avrebbe potuto essere presa in sua assenza o, dopo essere stato informato della possibilità di riesame della decisione, ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca nè ha richiesto un nuovo procedimento; f) quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano; g) quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato; h) quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli e seguenti del codice penale; i) quando la decisione di confisca, ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all', lettera d), punto iv), della decisione quadro, provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocità, il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca dell'autorità italiana ordinata anch'essa ai sensi delle disposizioni sui poteri estesi di confisca. 2. Nei casi previsti dal comma 1, prima di rifiutare il riconoscimento la Corte di appello deve consultare l'autorità di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia. 3. Il rifiuto del riconoscimento della decisione di confisca è comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), la Corte di appello può imporre all'autorità di emissione un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto. 4. In ogni caso, la Corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all', comma 4. 5. Quando l'esecuzione della decisione di confisca è impossibile perché il bene da confiscare è già stato confiscato o è scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con precisione, la Corte di appello ne dà comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-07;137#art-6

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