Art. 4

Garanzia giurisdizionale

In vigore dal 6 gen 2024
1. Sulla richiesta di esecuzione è competente a provvedere la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata. 2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente la Corte di appello di Roma. 3. L'autorità giudiziaria, che rileva la propria incompetenza, trasmette senza ritardo gli atti alla Corte di appello territorialmente competente e ne informa senza indugio l'autorità di emissione e il Ministro della giustizia.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-07;137#art-4

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