Art. 5

Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca

In vigore dal 6 gen 2024
1. Fuori dei casi di cui all', il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza è comunicato al procuratore generale e all'autorità di emissione ed è notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso è altresì notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della decisione di confisca e del certificato ad essa relativo. 1-bis. Contro la sentenza di cui al comma 1 è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Entro i cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa al Ministero della giustizia. In caso di annullamento con rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti, informando senza indugio della decisione l'autorità competente dello Stato di emissione. 2. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca è immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello. 3. La confisca è eseguita secondo la legge italiana, con le seguenti modalità: a) sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto applicabili; b) sui beni immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca o, in mancanza, nominato dalla Corte di appello, e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli di debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell' del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l', comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni. 4. Dell'avvenuta esecuzione è dato immediato avviso all'autorità di emissione. 5. In sede di esecuzione l'autorità incaricata procede all'apprensione materiale del bene avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della forza pubblica. 6. Se la decisione di confisca ha ad oggetto una somma di denaro, la Corte di appello, ove necessario, converte in euro l'importo da confiscare, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa. 7. In caso di sopravvenuta carenza di esecutività della decisione di confisca, l'autorità giudiziaria cessa l'esecuzione, dandone comunicazione all'autorità di emissione e al Ministro della giustizia. 8. L'autorità giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia, che ne informa immediatamente lo Stato di emissione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venire meno la decisione di confisca o la privi del suo carattere esecutivo, della esistenza di un rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, della esecuzione parziale della decisione di confisca, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato. 9. Se l'esecuzione comporta spese da ritenersi ingenti o eccezionali, l'autorità giudiziaria ne richiede alla competente autorità dello Stato di emissione il riparto in misura congrua.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita' nazionali di emissione e di esecuzione hanno gia' trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-07;137#art-5

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