Art. 7

Rinvio dell'esecuzione

In vigore dal 17 set 2015
1. La Corte di appello, con decreto motivato adottato senza formalità, può disporre il rinvio dell'esecuzione, contestualmente imponendo le necessarie misure, secondo la legge italiana, per assicurare che i beni e le somme di denaro restino disponibili per l'esecuzione della decisione di confisca, quando: a) la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga, anche sulla base delle informazioni trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione, che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro; b) è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell' e fino alla decisione definitiva; c) l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso, e comunque per un periodo massimo di sei mesi; d) il bene è oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche di prevenzione. 2. Il decreto di rinvio dell'esecuzione è comunicato senza indugio allo Stato di emissione. 3. Cessata la ragione del rinvio, la Corte di appello provvede con le formalità dell' e adotta, senza indugio, le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca dandone informazione all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-07;137#art-7

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