Art. 10

Competenza

In vigore dal 17 set 2015
1. Il potere di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro spetta al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale o presso il tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 2. L'autorità di cui al comma 1 può convenire con l'autorità competente dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione sono vietati dalla legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-07;137#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo