Art. 16

Accordi o intese con altri Stati membri

In vigore dal 17 set 2015
1. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri, qualora essi siano rispondenti agli obiettivi della decisione quadro e contribuiscano a semplificare o ulteriormente agevolare le procedure di esecuzione delle decisioni di confisca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-07;137#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo