Sez. II
Art. 9
Accessibilità ed informazione
In vigore dal 3 set 2015
1. Il vettore o l'operatore di terminale che non stabiliscono o non predispongono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
2. Il vettore, l'operatore del terminale o l'operatore turistico che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
3. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che non mettono a disposizione le informazioni sul viaggio, le condizioni del trasporto, in formati adeguati e accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta in violazione dell', paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129#art-9