Sez. II
Art. 8
Divieto di oneri aggiuntivi
In vigore dal 3 set 2015
1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che in violazione dell', paragrafo 2, del regolamento offrono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129#art-8