Sez. II

Art. 8

Divieto di oneri aggiuntivi

In vigore dal 3 set 2015
1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che in violazione dell', paragrafo 2, del regolamento offrono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129#art-8

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