Capo IISez. I

Art. 5

Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie

In vigore dal 3 set 2015
1. Il vettore o il venditore di biglietti che non emette al passeggero un biglietto in violazione dell', paragrafo 1, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. 2. Il vettore o il venditore di biglietti che predispone e utilizza condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell', paragrafo 2, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129#art-5

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