Sez. II
Art. 10
Assistenza nei porti e a bordo delle navi
In vigore dal 3 set 2015
1. Il vettore o l'operatore del terminale che nello svolgimento delle attività di cui all', paragrafi 1 e 2, violano l'obbligo di prestare gratuitamente l'assistenza di cui all' del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.
2. Il vettore, l'operatore del terminale, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano gli obblighi posti a loro carico dall', paragrafi 4 e 5, 12 e 15, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129#art-10