Sez. III

Art. 14

Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza

In vigore dal 3 set 2015
1. Il vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall' del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129#art-14

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