Sez. III
Art. 12
Obbligo di trasporto alternativo o rimborso
In vigore dal 3 set 2015
1. Il vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129#art-12