Sez. III

Art. 12

Obbligo di trasporto alternativo o rimborso

In vigore dal 3 set 2015
1. Il vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo